NEWS – Applicazione della Legge Regionale n. 3 del 15 gennaio 2009

Si informa che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, 2 e 3 della Legge Regionale n. 3 del 15 gennaio 2009 “Disposizioni sui bandi relativi a finanziamenti in materia di programmazione unitaria”, sono stabilite specifiche disposizioni operative per la gestione dei bandi pubblici che attivano risorse finanziarie nell’ambito della programmazione unitaria.
Ambito di applicazione della Legge Regionale
La normativa si applica a tutti i bandi pubblicati dalla Regione Calabria o da soggetti da essa delegati, che prevedono l’attivazione di risorse finanziarie derivanti da:
- Fondi comunitari
- Fondi Strutturali (SIE)
- Fondi nazionali
- Finanziamenti aggiuntivi nazionali
- Fondi per le Aree Sottoutilizzate (FAS)
Sospensione dei termini
È previsto che i termini per la presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti siano sospesi di diritto nel periodo compreso tra il 1° e il 31 agosto di ciascun anno.
Tali termini riprendono a decorrere automaticamente al termine del periodo di sospensione, ossia dal 1° settembre di ciascun anno.
Obblighi di pubblicità
Alla ripresa dei termini per la presentazione delle domande, le procedure di pubblicità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente devono essere rinnovate al fine di garantire la massima trasparenza e accessibilità.