Sono finanziabili investimenti strategici in ambito turistico ad elevato impatto occupazionale per “investimenti iniziali” come definiti all’art. 2 punto 49 del Regolamento n. 651/2014, cioè:
1.investimenti in attivi materiali e immateriali relativi a:
a) creazione di un nuovo stabilimento (a titolo di esempio, la realizzazione ex-novo di una nuova struttura ricettiva, della ristorazione, ecc.);
b) ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente (a titolo di esempio, l’insieme degli investimenti, funzionali agli obiettivi ed alle finalità dell’Avviso, volti alla realizzazione di nuovi locali o nuovi spazi funzionali, nell’ambito della struttura ricettiva esistente (ovvero, a solo titolo di esempio: annessi, pertinenze, corti, dependance e similari, sale comuni, camere aggiuntive, area benessere, ecc.);
c) diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti (servizi) mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
2. acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un’impresa.