Il dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche sociali comunica che a seguito della pubblicazione del decreto dirigenziale n. 4325 del 08.05.2018 con cui, previa presa d’atto dei verbali delle sedute riguardanti l’attività della nominata Commissione di Valutazione, è stato approvato l’elenco delle domande ammesse, l’elenco delle domande non ammesse, le graduatorie provvisorie degli idonei ammessi a finanziamento, degli idonei non finanziati e dei non idonei (Allegati A- D), sono pervenuti numerosi ricorsi amministrativi e giurisdizionali avverso l’esclusione delle candidature determinata dal mancato rispetto all’art. 9 dell’Avviso Pubblico. In particolare, trattasi di fattispecie caratterizzate dalla carenza della sola sigla e/o sottoscrizione su ogni pagina del Curriculum Vitae, del formulario di progetto (allegato 2) e del piano degli investimenti (allegato 3), ritenute inammissibili dalla predetta Commissione di Valutazione in conformità alle indicazioni fornite sul punto dalla Direzione Generale sulla scorta di pertinenti orientamenti giurisprudenziali in materia.
Si è ritenuto pertanto opportuno -anche in considerazione del comunicato pubblicato in data 24.05.2018 sul sito istituzionale dell’Amministrazione, con cui il Presidente della Giunta regionale ha investito il Dipartimento competente del compito di effettuare le opportune verifiche al fine di dirimere i ricorsi amministrativi pervenuti ed evitare futuri contenziosi- formulare richiesta formale di parere legale e interpretativo all’Avvocatura regionale sulla tematica dell’inammissibilità per vizi formali della domanda di partecipazione.
L’Ufficio Legale ha fornito il consulto richiamando la recentissima giurisprudenza amministrativa in materia che, considerando prevalenti i principi generali del favor partecipationis e della tassatività delle cause di esclusione nelle procedure selettive pubbliche, ritiene superabili le carenze formali in casi analoghi a quelli di cui all’art. 9 dell’Avviso de quo. In particolare, ha segnalato che la sentenza amministrativa addotta dal competente Dipartimento a sostegno della inammissibilità delle domande, “seppur significativa, è stata, successivamente, riformata con Decisione del Consiglio di Stato n. 3373 del 04.06.2018”.
Tanto premesso il competente Dipartimento, ritenendo allo stato sussistenti i presupposti giuridico-amministrativi tali da consentire e legittimare l’ammissione a valutazione delle domande precedentemente escluse ai sensi dell’art. 9 del Bando nella graduatoria provvisoria degli ammessi e/o idonei a finanziamento approvata con decreto dirigenziale n. 4325 del 08.05.2018, ha disposto che la nominata Commissione proceda in conformità a quanto sopra ammettendo a valutazione anche i progetti precedentemente esclusi per le carenze formali su indicate, al fine provvedere alla formazione ed approvazione della graduatoria definitiva.