L’importo massimo del contributo erogabile a copertura dei costi di iscrizione al corso è pari a € 4.000,00.
Le spese ammissibili sono esclusivamente quelle riferite ai costi d’iscrizione al corso.
L’importo relativo alle indennità di tirocinio extracurriculare è pari a € 2.400,00 e viene comunque riconosciuto in ogni caso ai soggetti di cui al precedente comma 3 indipendentemente dai risultati della valutazione di cui all’Art. 10. L’indennità di tirocinio non viene in ogni caso riconosciuta ai soggetti di cui alle lett. b)[1], c), d) di cui all’Art. 1 comma 3 delle “Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, approvate in Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017 allegate alla DGR 360/2017.
Sono erogabili voucher a favore dei beneficiari, nelle modalità previste dai successivi articoli, per un importo massimo di € 6.400,00.
[1]I soggetti richiamati possono comunque essere destinatari dell’indennità di tirocinio ove siano verificate le condizioni di cui all’Art. 12. Comma 6 delle “Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, approvate in Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017 allegate alla DGR 360/2017. La disposizione richiamata, così recita: “6. L’indennità di tirocinio è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito solo fino a concorrenza con l’indennità minima prevista dalla normativa regionale di riferimento per i lavoratori sospesi e percettori di sostegno al reddito”.