Il costo totale ammissibile presentato a valere sul presente Avviso non è superiore a € 250.000,00 nel caso di singola PMI e OdR;
Il costo totale ammissibile presentato a valere sul presente Avviso non è superiore a € 3.500.000,00 nel caso di singola GI;
Il costo totale ammissibile per progetto, tenuto conto che ogni partenariato può contare al massimo 4 soggetti, pertanto, non può superare € 1.000.000,00 nel caso di partenariati senza GI, e non può superare € 4.250.000,00, nel caso di partenariati con GI;
Il costo totale ammissibile per progetto non è inferiore a € 300.000,00.
Gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi nella forma di contributo in conto capitale (sovvenzione). Ai sensi dell’art. 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, le intensità di aiuto sono determinate nel modo seguente:
a) il 50% dei costi ammissibili per la ricerca industriale
b) il 25% dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale
L’intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata fino a un’intensità massima dell’80% dei costi ammissibili come segue:
a) di 10 punti percentuali per le Medie Imprese e di 20 punti percentuali per le Piccole Imprese;
b) di 15 punti percentuali in forza delle disposizioni di cui all’Art. 25(6)(b)(iv) GBER;
L’intensità di aiuto, conformemente alle disposizioni di cui all’Art. 25(6)(d)(iii) GBER, può essere aumentata di 25 punti percentuali se risulta soddisfatta almeno una delle due condizioni seguenti:
a) i risultati del progetto di ricerca e sviluppo sono ampiamente diffusi in almeno tre Stati membri o parti contraenti dell’accordo SEE attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito; o
b) il beneficiario si impegna a mettere tempestivamente a disposizione licenze per i risultati della ricerca di progetti di ricerca e sviluppo sovvenzionati che sono protette da diritti di proprietà intellettuale, a prezzi di mercato e su base non esclusiva e non discriminatoria, affinché le parti interessate del SEE possano farne uso.
Le intensità di cui agli artt. 25(6)(b)(iv) GBER (+ 15%) e 25(6)(d)(iii) GBER (+25%) non possono essere combinate tra loro.