Strutture di gestione

Gli organismi coinvolti nella gestione dei programmi Interreg previsti da Regolamenti sono:

Responsabile della gestione e attuazione del programma.

Assistenza e supporto operativo, principale punto di contatto con i soggetti interessati a partecipare al programma.

Monitoraggio del programma.

Responsabile dell’efficacia e della qualità dell’attuazione del programma, nonché co-responsabile della selezione dei progetti.

Collegamento tra il livello nazionale/regionale e quello transnazionale, organo decentrato cui rivolgersi per informazioni e assistenza.

L’art. 54 del Regolamento (UE) 2021/1059 disciplina l’Autorità dei programmi Interreg e loro funzioni:

  1. Ciascun Paese terzo, Paese partner e PTOM che partecipa a un Programma Interreg individua un’Autorità Nazionale o regionale che funga da punto di contatto per l’Autorità di Gestione («Punto di Contatto»).
  2. Il Punto di Contatto, un organismo che ha funzione di responsabile della comunicazione per il programma Interreg ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, o una o più succursali, sostengono l’autorità di gestione e i partner nel rispettivo Paese terzo, Paese partner o PTOM per quanto attiene ai compiti previsti all’articolo 36, paragrafi da 2 a 6.

Uffici distaccati (BO) supportano l’AdG e il JS nella diffusione delle opportunità del Programma, nell’organizzazione di eventi e formazioni, nonché nel monitoraggio delle operazioni finanziate.

A LIVELLO NAZIONALE

Responsabile del coordinamento fra le regioni partecipanti al programma.

I Comitati Nazionali sono definiti come gli organismi deputati a svolgere diverse mansioni:

  • Definizione dell’indirizzo, del coordinamento, della valutazione strategica per l’attuazione nazionale dei programmi, indicando le modalità di partecipazione ai gruppi di lavoro;
  • Determinazione della posizione nazionale da assumere in merito alla programmazione e attuazione singolo programma, esaminando e discutendo la documentazione fornita dall’autorità di gestione e quella predisposta in occasione delle riunione dei Comitati di Sorveglianza;
  • Supervisione dei compiti assegnati ai NCP, coerentemente alle direttive e la strategia operativa del Programma, garantendo la continuità della programmazione;
  • Adozione del Programma delle attività di assistenza tecnica, annuale e pluriennale.
  • Coordinamento regionale

Ufficio regionale incaricato che funge da primo riferimento (a livello regionale) per informazioni e assistenza sul programma.

L’Autorità contabile (AcA) certifica le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento prima di inviarle alla Commissione europea. L’AcA riceve poi i pagamenti dalla Commissione e assicura il rimborso ai partner dei progetti. È inoltre responsabile della redazione dei conti annuali.

L’Autorità Nazionale (AN) è la controparte istituzionale nazionale dell’Autorità di Gestione (AdG) in ciascun paese partecipante. Le sue funzioni principali riguardano l’istituzione e l’efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo nel loro complesso, nonché il coordinamento delle istituzioni coinvolte a livello nazionale.

I controllori nazionali verificano che le spese dichiarate dai beneficiari siano state pagate e che siano conformi ai criteri di ammissibilità del programma.