Strutture di gestione
Gli organismi coinvolti nella gestione dei programmi Interreg previsti da Regolamenti sono:
Responsabile della gestione e attuazione del programma.
Assistenza e supporto operativo, principale punto di contatto con i soggetti interessati a partecipare al programma.
Monitoraggio del programma.
Responsabile dell’efficacia e della qualità dell’attuazione del programma, nonché co-responsabile della selezione dei progetti.
Collegamento tra il livello nazionale/regionale e quello transnazionale, organo decentrato cui rivolgersi per informazioni e assistenza.
L’art. 54 del Regolamento (UE) 2021/1059 disciplina l’Autorità dei programmi Interreg e loro funzioni:
- Ciascun Paese terzo, Paese partner e PTOM che partecipa a un Programma Interreg individua un’Autorità Nazionale o regionale che funga da punto di contatto per l’Autorità di Gestione («Punto di Contatto»).
- Il Punto di Contatto, un organismo che ha funzione di responsabile della comunicazione per il programma Interreg ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, o una o più succursali, sostengono l’autorità di gestione e i partner nel rispettivo Paese terzo, Paese partner o PTOM per quanto attiene ai compiti previsti all’articolo 36, paragrafi da 2 a 6.
Uffici distaccati (BO) supportano l’AdG e il JS nella diffusione delle opportunità del Programma, nell’organizzazione di eventi e formazioni, nonché nel monitoraggio delle operazioni finanziate.
A LIVELLO NAZIONALE
Responsabile del coordinamento fra le regioni partecipanti al programma.
I Comitati Nazionali sono definiti come gli organismi deputati a svolgere diverse mansioni:
- Definizione dell’indirizzo, del coordinamento, della valutazione strategica per l’attuazione nazionale dei programmi, indicando le modalità di partecipazione ai gruppi di lavoro;
- Determinazione della posizione nazionale da assumere in merito alla programmazione e attuazione singolo programma, esaminando e discutendo la documentazione fornita dall’autorità di gestione e quella predisposta in occasione delle riunione dei Comitati di Sorveglianza;
- Supervisione dei compiti assegnati ai NCP, coerentemente alle direttive e la strategia operativa del Programma, garantendo la continuità della programmazione;
- Adozione del Programma delle attività di assistenza tecnica, annuale e pluriennale.
- Coordinamento regionale
Ufficio regionale incaricato che funge da primo riferimento (a livello regionale) per informazioni e assistenza sul programma.
L’Autorità contabile (AcA) certifica le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento prima di inviarle alla Commissione europea. L’AcA riceve poi i pagamenti dalla Commissione e assicura il rimborso ai partner dei progetti. È inoltre responsabile della redazione dei conti annuali.
L’Autorità Nazionale (AN) è la controparte istituzionale nazionale dell’Autorità di Gestione (AdG) in ciascun paese partecipante. Le sue funzioni principali riguardano l’istituzione e l’efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo nel loro complesso, nonché il coordinamento delle istituzioni coinvolte a livello nazionale.
I controllori nazionali verificano che le spese dichiarate dai beneficiari siano state pagate e che siano conformi ai criteri di ammissibilità del programma.